NIS2 in Italia: chi deve adeguarsi secondo il D.Lgs. 138/2024
La NIS2 riguarda la tua azienda? Settori, soglie, soggetti essenziali e importanti e obblighi principali del D.Lgs. 138/2024 spiegati in modo chiaro.
Area GUI · · 4 min di lettura
Molte aziende hanno sentito parlare di NIS2 ma non sanno con certezza se la norma le riguarda. La domanda è legittima: il perimetro è molto più ampio rispetto alla prima direttiva NIS e include settori e imprese che fino a ieri non si erano mai occupati di obblighi formali di cybersicurezza. Capire se si è dentro o fuori è il primo passo per pianificare con calma, senza rincorrere le scadenze.
Che cos'è la NIS2 e come è stata recepita in Italia
La Direttiva (UE) 2022/2555, nota come NIS2, punta a innalzare il livello comune di cybersicurezza nell'Unione europea. L'Italia l'ha recepita con il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, in vigore dal 16 ottobre 2024.
L'autorità nazionale competente è l'ACN, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che gestisce la piattaforma di registrazione dei soggetti, pubblica le indicazioni operative e vigila sul rispetto degli obblighi.
Rispetto al passato cambia l'approccio: non è più lo Stato a individuare uno per uno gli operatori, ma sono le aziende a dover verificare in autonomia se rientrano nel perimetro e, in caso affermativo, a registrarsi.
Quali settori sono coinvolti
Il decreto distingue tra settori ad alta criticità e altri settori critici. Senza pretendere di essere un elenco completo, rientrano tra gli altri:
- energia, trasporti, settore bancario e infrastrutture dei mercati finanziari;
- sanità, acqua potabile e acque reflue;
- infrastrutture digitali e gestione dei servizi ICT business-to-business, cioè i fornitori di servizi gestiti e di sicurezza gestita;
- pubblica amministrazione e spazio;
- servizi postali e di corriere, gestione dei rifiuti;
- fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche e di prodotti alimentari;
- fabbricazione di dispositivi medici, computer ed elettronica, macchinari, apparecchiature elettriche, autoveicoli e altri mezzi di trasporto;
- fornitori di servizi digitali come marketplace, motori di ricerca e piattaforme di social network;
- ricerca.
Per un'azienda manifatturiera il punto da non sottovalutare è proprio la parte "fabbricazione": molte imprese meccaniche ed elettromeccaniche scoprono di rientrare in un settore NIS2 pur non essendosi mai considerate operatori critici.
La soglia dimensionale: chi è dentro e chi è fuori
Come regola generale, la NIS2 si applica alle medie e grandi imprese dei settori elencati. Per la classificazione si fa riferimento ai criteri europei per le PMI, che considerano il numero di dipendenti, il fatturato e il totale di bilancio, tenendo conto anche delle eventuali imprese collegate o associate.
Le piccole e microimprese sono di norma escluse, ma esistono eccezioni: alcuni soggetti rientrano a prescindere dalle dimensioni, per esempio determinati fornitori di infrastrutture e servizi digitali, oppure soggetti che svolgono un ruolo considerato critico. Per questo la sola dimensione non basta a chiudere la questione.
Soggetti essenziali e soggetti importanti
Chi rientra nel perimetro viene classificato in due categorie:
- soggetti essenziali, in genere imprese di grandi dimensioni nei settori ad alta criticità e alcune tipologie specifiche;
- soggetti importanti, tutti gli altri soggetti nel perimetro.
Gli obblighi sostanziali sono molto simili. La differenza principale riguarda l'intensità della vigilanza: per i soggetti essenziali è più incisiva e può essere anche preventiva, per quelli importanti interviene soprattutto a posteriori. Anche il livello massimo delle sanzioni è diverso, ma in entrambi i casi le sanzioni sono significative e commisurate al fatturato.
Gli obblighi principali in sintesi
Una volta accertato di rientrare nella NIS2, l'azienda deve occuparsi di alcuni filoni di lavoro:
- Registrazione sulla piattaforma dell'ACN e aggiornamento periodico delle informazioni (ne parliamo in questo articolo).
- Governance: gli organi di amministrazione approvano le misure di sicurezza, ne supervisionano l'attuazione e ne rispondono.
- Misure di gestione del rischio: politiche di sicurezza, gestione degli incidenti, continuità operativa e backup, sicurezza della catena di approvvigionamento, gestione delle vulnerabilità, controllo degli accessi, autenticazione a più fattori, crittografia, formazione.
- Notifica degli incidenti significativi al CSIRT Italia secondo tempistiche precise.
- Collaborazione con l'autorità in caso di richieste, ispezioni o verifiche.
Le misure vanno proporzionate al rischio, alla dimensione dell'organizzazione e all'impatto potenziale di un incidente. Non esiste un pacchetto unico valido per tutti: serve un'analisi della propria situazione.
Come capire se la tua azienda rientra
Una verifica ragionata parte da poche domande:
- Qual è il codice ATECO principale e quali attività svolgiamo realmente?
- Le nostre attività rientrano in uno dei settori indicati dal decreto?
- Quanti dipendenti, quale fatturato e quale bilancio abbiamo, considerando il gruppo?
- Forniamo servizi digitali o ICT ad altre imprese?
- Siamo fornitori di aziende che sono a loro volta soggetti NIS2?
L'ultima domanda è importante anche per chi resta fuori: i clienti soggetti a NIS2 devono gestire la sicurezza della propria catena di fornitura e chiederanno garanzie ai fornitori. Per i dettagli e le indicazioni aggiornate conviene sempre consultare il sito dell'ACN o confrontarsi con un consulente.
Come può aiutarti Area GUI
Area GUI affianca le aziende nella verifica dell'applicabilità e nell'assessment NIS2, traducendo gli obblighi in attività tecniche concrete: inventario dei sistemi, gestione delle vulnerabilità, backup, monitoraggio. Trovi una panoramica nella pagina NIS2; per una prima valutazione puoi contattarci.